Ecco un estratto dal decreto legislativo ( D.Lgs) inerente alla sicurezza e relativo alle norme di sicurezza in una palestra. Queste non si discostano molto da quelle di un’azienda privata.
Recentemente alcune interpretazioni da parte dell’Azienda Sanitaria, hanno confermato l’applicabilità del D.Lgs 81/08 e succ. mod, per “tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio”.
Si espone una sintesi del provvedimento.
Le norme obbligatorie che si applicano sulla sicurezza nei luoghi in cui si praticano le attività sportive sono essenzialmente due:
a) norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi;
b) tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 integrato e corretto dal D.Lgs. 106/09 del 03/08/09 costituenti un vero Testo Unico di prevenzione dei rischi a tutela della salute in azienda).
La prima applicazione normativa è di competenza del “proprietario” dell’impianto sportivo che deve garantire al “gestore” dello stesso la sussistenza e rintracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e dei relativi impianti (es. agibilità, conformità impianti, messa a terra, ecc.).
La seconda applicazione (D.Lgs. 81/08) è di competenza del “gestore” dell’impianto che deve garantire il rispetto della salute nei luoghi di lavoro.
1) Campo di applicazione del Decreto 81/08:
L’art.3 al paragrafo 1 così recita “ Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio”.
Vi sono dei settori (per es. forze armate, vigili del fuoco, difesa civile, protezione civile, ecc.) che applicano normative speciali ma, non essendo specificatamente citate le attività sportive, dobbiamo dedurre la piena applicabilità del D.Lgs. 81/08.
Le associazioni sportive sono soggette all’applicazione del D.Lgs. 81/08 con l’individuazione dei fattori di rischio connessi al particolare tipo di attività nello specifico luogo di lavoro (impianto sportivo, palestra, piscina, pista di sci, atletica, nautica, calcio, ecc.).
Da notare che il Concedente, nell’appalto di affidamento al gestore, specifica sempre il rispetto degli obblighi di sicurezza e le condizioni di lavoro, secondo le prescrizioni di legge.
2) Gli obblighi delle Associazioni sportive dilettantistiche:
a. individuazione del “datore di lavoro”: nella persona del Presidente o del Delegato all’uopo nominato dall’assemblea dei soci (o dal Consiglio Direttivo, se ne ha i poteri).
L’art. 2 comma b) recita “Datore di lavoro: è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva (n.d.r. impianto sportivo), in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Si noti che in caso di infortunio “in occasione di lavoro” il Datore come sopra individuato, può incorrere in responsabilità civili e penali.
3) Nomina del “Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che può identificarsi anche con il “Datore di lavoro”.
L’art.2 così dispone : “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi”.
Tale soggetto quindi, deve avere una buona preparazione professionale e deve seguire l’andamento delle attività sportive applicando i mezzi di sicurezza e prevenzione assumendosi la responsabilità dell ‘inadempimento degli utenti
4) Chi sono i “Lavoratori” delle “attività sportive” ?
L’art. 2 dispone :“Lavoratore è persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (n.d.r. dipendente, part-time, autonomo, co.co.co, co.co.pro., socio di cooperativa, tirocinio, ecc.) svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione..”
Nell’ambito delle società sportive esiste anche il lavoratore che opera come attività di volontariato.
L’attività di volontariato è disciplinata dalla legge 266/91 che prevede all’art. 2 “…per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione (associazione sportiva) di cui il volontario fa parte senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”.
si allega il D. Lgs. 81 del 2008 a cui facciamo riferimento in questo articolo. testo tratto dal sito della regione Friuli Venezia Giulia http://www.regione.fvg.it